280.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 1. dicembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza con il conseguente rigetto provvisorio dell’opposizione per Fr. 9’980.-- oltre interessi di mora contrattuali fino al 31 luglio 1995 per Fr. 199.60 e spese di richiamo ed interessi al 12% dal 1. agosto 1995