Studio legale __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza é accolta e, di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via provvisoria per Fr. 12’347.30 ed interessi al 12% dal 1. settembre 1995 su Fr. 11’976.--. 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 280.-- a titolo di indennità.