{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-201_1996-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8564&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "64dbfb1ce5c0e83b39a1a5245c9a0258"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.10.1996 14.1995.201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:36", "Checksum": "744e38b98ec184382d24645c722f2bfa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.10.1996 14.1995.201\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Al punto 2 delle Condizioni generali allegate al contratto di leasing doc. A é prevista la possibilità di disdire il contratto per la fine di ogni periodo di tre mesi con un preavviso scritto di 30 giorni.\nLa disdetta datata 17 marzo 1995 (doc. 2), pronunciata dall’escussa per il 31 marzo 1995, non può di conseguenza essere ritenuta valida per la fine di marzo 1995, non ossequiando i termini previsti nelle Condizioni generali. Essa ha però esplicato i suoi effetti, provocando lo scioglimento del contratto, per il prossimo termine utile di disdetta e cioè, ritenuto il preavviso di 30 giorni, per la fine di luglio 1995 come riconosce espressamente l'escussa (cfr. appello punto 4 p. 4). La debitrice è pertanto obbligata a pagare il canone mensile di Fr. 1’996.-- fino al giorno dello scioglimento del contratto, ossia per i mesi da marzo fino a luglio 1995, complessivamente Fr. 9’980.-- come peraltro l'escussa ha ammesso nella subordinata. Dopo questo termine il doc. A non costituisce più riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nIl punto 4. del doc. A prevede Fr. 15.-- per ogni estratto conto dettagliato e Fr. 6.-- per ogni richiamo. Risultando agli atti un estratto conto (doc. C) e due richiami (doc. D e E ) per le spese è giustificato l’importo di Fr. 27.--.\nPertanto il contratto di leasing doc. A costituisce valido riconoscimento di debito per Fr. 9’980.--, Fr. 199.60 interessi contrattuali fino al 31 luglio 1995, riconosciuti dall'escussa nella subordinata, Fr. 27.-- spese oltre a interessi al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr. 9’980.--.\n2. L’appello 1. dicembre 1995 della __________ è parzialmente accolto.\nLa tassa di giustizia segue il grado di soccombenza, mentre in seconda sede non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\npronuncia\nI. L’appello 1. dicembre 1995 della __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 23 novembre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 5 ottobre 1995 della __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 9’980.--, Fr. 199.60 interessi contrattuali fino al 31 luglio 1995, Fr. 27.-- spese oltre a interessi al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr. 9’980.--.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è per 1/6 a carico della __________ e per 5/6 a carico della __________ la quale rifonderà alla Banca __________ Fr. 185.-- quale parte di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è per 1/6 a carico della __________ e per 5/6 a carico della __________.\nIII. Intimazione: - __________\nComunicazione ala Pretura di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}