{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-201_1996-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8564&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "64dbfb1ce5c0e83b39a1a5245c9a0258"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.10.1996 14.1995.201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:36", "Checksum": "744e38b98ec184382d24645c722f2bfa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.10.1996 14.1995.201\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n7 ottobre 1996 B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 ottobre 1995 da\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. da: Studio legale __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza é accolta e, di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via provvisoria per Fr. 12’347.30 ed interessi al 12% dal 1. settembre 1995 su Fr. 11’976.--.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 280.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 1. dicembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza con il conseguente rigetto provvisorio dell’opposizione per Fr. 9’980.-- oltre interessi di mora contrattuali fino al 31 luglio 1995 per Fr. 199.60 e spese di richiamo ed interessi al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr.\n9’980.--, con tassa di giustizia per 3/4 a carico dell’escusso e l’assegnazione di ripetibili;\npreso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nrilevato che con decreto presidenziale 4/5 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 12’347.30 oltre interessi al 12% dal 1. settembre 1995, indicando quale titolo di credito: “Contratto di leasing del __________- canoni di noleggio scaduti più spese ed interessi di mora”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing di un’autovettura e le relative condizioni generali, sottoscritto dalle parti il 12 ottobre 1993. L’inizio del contratto era previsto per il 14 marzo 1993 con durata fino al 13 ottobre 1996. Il canone leasing mensile é stato fissato in Fr. 1’996.--. La procedente pretende il pagamento di sei canoni per i mesi da marzo a settembre 1995 per complessivi Fr. 11’976.-- oltre interessi al 12%, Fr. 329.30 quali interessi di mora contrattuali e Fr. 42.-- spese di richiamo.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che secondo l’art. 2 delle Condizioni generali il contraente aveva la possibilità di disdire il contratto leasing. Con scritto 17 marzo 1995 essa ha disdetto il citato contratto per la fine di marzo 1995. Inoltre le spese di richiamo di Fr. 42.-- non sono previste dal contratto.\nD. Con sentenza 23 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di leasing doc. A costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. In prima sede è stato rilevato che la disdetta doc. 2, essendo datata 17 marzo 1995, non é pervenuta nel termine previsto, per cui i canoni sono ancora dovuti almeno fino alla fine del seguente periodo di tre mesi. Dallo scritto 24 agosto 1995, rimasto incontestato, emerge che l’auto oggetto del leasing a quel momento non era ancora stata depositata né presso la procedente, né presso la succursale di __________, per cui l’escussa é rimasta responsabile del pagamento dei canoni di leasing fino a regolare deposito del veicolo e conseguente sottoscrizione di un nuovo contratto con un nuovo contraente. In sede pretorile è stata riconosciuta la pretesa di Fr. 42.-- per spese di richiamo, essendo fondate su valido riconoscimento di debito, in quanto previste dalle condizioni generali e documentate.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto\n"}