Che la Pretore abbia assegnato un termine alla __________ per il versamento dell’anticipo per le spese di fallimento e abbia emesso la sentenza solo il 27 novembre 1995 è ininfluente. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, gli pseudonova sono fatti che sarebbero dovuti essere portati a conoscenza del primo giudice durante l’udienza di contraddittorio, così da escluderne la pronuncia. La giudice del fallimento, dopo l’udienza di contraddittorio, non era d’altro canto tenuta ad assegnare alcun termine al debitore per il pagamento dei suoi debiti. 2. L’appello 29 novembre 1995 di __________ va di conseguenza respinto.