A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. DTF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi). d) Secondo l’art. 171 LEF il giudice del fallimento decide seduta stante. In casu l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio. Con l’appello non ha sostenuto e tanto meno dimostrato di avere rimborsato completamente il suo debito risp.