b) L’appellante adduce di essersi atteso da parte della Pretore, prima della pronuncia del fallimento, un’ulteriore comunicazione dell’avvenuto pagamento dell’anticipo delle spese dell’Ufficio fallimenti, con l’assegnazione di un termine per far fronte al pagamento del suo debito. c) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.