Considerato in diritto: 1. a) Ex art. 171 LEF il giudice decide seduta stante, anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli art. 172 e 173. Secondo l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. b) L’appellante adduce di essersi atteso da parte della Pretore, prima della pronuncia del fallimento, un’ulteriore comunicazione dell’avvenuto pagamento dell’anticipo delle spese dell’Ufficio fallimenti, con l’assegnazione di un termine per far fronte al pagamento del suo debito.