{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-200_1995-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8563&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "872eed90093c6b72cc9ea36c65915b1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.1995 14.1995.200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:23", "Checksum": "38d438521e97f1c3a1c9ec53b6034146", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.1995 14.1995.200\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n18 dicembre 1995/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza 3 ottobre 1995 presentata da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\nrilevato che con sentenza 27/28 novembre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato:\n“1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.\n2./ 3./ 4. omissis”.\nSentenza tempestivamente dedotta in appello il 29 novembre 1995 da __________ che ne postula l’annullamento:\nritenuto di dover procedere ex art. 313 bis CPC;\nesaminati atti e documenti;\n.\nritenuto\nin fatto:\nA. Con istanza 3 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per l’importo di Fr.16’958 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.\nB. All’udienza di contraddittorio del 15 novembre alle ore 14.00 nessuno è comparso.\nC. L’appellante ha argomentato che in seguito all’udienza di contraddittorio del 15 novembre 1995, alle quale nessuno è comparso, la Pretore ha assegnato alla creditrice un termine di 10 giorni per versare l’anticipo sotto la comminatoria della reiezione dell’istanza. Con lettera 24 novembre 1995 l’escusso si è rivolto alla __________ sottoponendole due soluzioni; la resa dell’impianto __________ o un nuovo contratto con rate di entità inferiori. Prima di ricevere una risposta da parte della creditrice, è stato decretato il fallimento. Il debitore ha sostenuto di avere ritenuto in buona fede che prima della pronuncia del fallimento avrebbe ricevuto da parte della Pretore un ulteriore avviso dell’avvenuto versamento, con assegnazione di un termine per far fronte al pagamento. Secondo l’appellante l’assegnazione di termine 15 novembre 1995 non sarebbe stata sufficientemente chiara, ma tale da generare la cattiva interpretazione di cui è rimasto vittima\nConsiderato\nin diritto:\n"}