L’appellazione 30 novembre 1995 di __________ è accolta. Di conseguenza la sentenza 9/17 novembre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano è così riformata: "1. L'istanza 4 agosto 1995 di __________ è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 1'000.--, da anticipare dall'istante, resta a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 3'000.-- di indennità". II. La tassa di giustizia d'appello in Fr. 1'500.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 3'000.-- di indennità. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.