I registri pubblici e i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, riservata la prova (non soggetta ad alcuna forma speciale) dell'inesattezza del loro contenuto. In linea di conto entrano in particolare il contatto di compravendita o donazione immobiliare, il contratto di pegno immobiliare e la cartella ipotecaria (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep.