DTF 122 III 126 cons.2) constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv.1 LEF). a) La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto federale e cantonale. I registri pubblici e i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, riservata la prova (non soggetta ad alcuna forma speciale) dell'inesattezza del loro contenuto.