1'000.--, da anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 3'000.-- di indennità; decisione tempestivamente dedotta in appello il 30 novembre 1995 dalla parte escussa che ha chiesto la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili; mentre la precettante con osservazioni 11 gennaio 1996 l'appellato ha chiesto la reiezione dell'appello, protestate spese e indennità; ritenuto in fatto: A. __________ ha concesso un mutuo di Fr. 4'317'500.--, valuta 31 dicembre 1988, a __________ e __________ quali debitori solidali che si sono riconosciuti come tali per l'importo indicato al doc.