__________, patr. dall'avv. __________ | per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/18 luglio 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha così deciso il 9/17 novembre 1995: 1. L'istanza è accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 2'800'000.-- e interessi al 7% dal 13 giugno 1988 su Fr. 800'000.-- e dal 22 maggio 1989 su fr. 2'000'000.--. 2. TG in Fr. 1'000.--, da anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr.