{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-199_1997-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8562&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0ed1756babf97144416fd5091f572afd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.04.1997 14.1995.199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:02", "Checksum": "9f9f32d9a7b3b498f19d60690ffb481c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.04.1997 14.1995.199\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n11 aprile 1997/FC/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 agosto 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ rappr. dal presidente del Consiglio di amministrazione dott. __________, patr. dall'avv. __________\n|\nper ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/18 luglio 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha così deciso il 9/17 novembre 1995:\n1. L'istanza è accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 2'800'000.-- e interessi al 7% dal 13 giugno 1988 su Fr. 800'000.-- e dal 22 maggio 1989 su fr. 2'000'000.--.\n2. TG in Fr. 1'000.--, da anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 3'000.-- di indennità;\ndecisione tempestivamente dedotta in appello il 30 novembre 1995 dalla parte escussa che ha chiesto la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;\nmentre la precettante con osservazioni 11 gennaio 1996 l'appellato ha chiesto la reiezione dell'appello, protestate spese e indennità;\nritenuto\nin fatto:\nA. __________ ha concesso un mutuo di Fr. 4'317'500.--, valuta 31 dicembre 1988, a __________ e __________ quali debitori solidali che si sono riconosciuti come tali per l'importo indicato al doc. D.\nA garanzia del mutuo, i debitori __________ e __________ hanno costituito il 10 luglio 1989, in pegno manuale a favore di __________, 5 cartelle ipotecarie al portatore per complessivi Fr. 5'000'000.-- gravanti il fondo part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ (doc. E).\nB. Il 9 novembre 1990 __________ ha avviato due esecuzioni in via di realizzazione del pegno manuale contro i debitori solidali __________ e __________: le opposizioni interposte dai debitori sono state rigettate in via provvisoria con sentenze 25 marzo 1992 dell'__________ (doc. F1 e F2), confermate dai pronunciati 22 settembre 1992 dell'Obergericht del Cantone __________ (doc. G1 e G2).\nIl pubblico incanto delle cartelle ipotecarie date in pegno da __________ e __________ a __________ non ha ancora avuto luogo perché \"è tuttora pendente un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza che ha negato l'assistenza giudiziaria per la causa di inesistenza del debito promossa da __________ \" (doc. H1 e H2; istanza p.4, n.2).\nC. __________ ritiene di poter procedere direttamente contro __________ quale terzo proprietario del pegno in virtù dei patti 3 e 5 del contratto di costituzione di pegno passato tra __________ e i debitori solidali __________ e __________, la cui formulazione è - per quanto qui di rilievo - la seguente:\n3. Der Pfandgeber [i debitori solidali __________ e __________] ermächtigt die Pfandnehmerin __________] in seinem Namen Kündigungen auf den verpfändeten Forderungen vorzunehmen.\n5. Für Wahrung der Rechte am Pfandgegenstand - Eingaben in Rechnungsrufen, Liquidationen, Sanierungen, Konkurse, Nachlassverträgen usw., Kündigungen, Überwachung von Fälligkeiten, Auslosungen, Konversionen usw. - hat der Pfandgeber zu sorgen. Die Pfandnehmerin ist dazu nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt. Ferner ist sie berechtigt, bei hinterlegten Grundpfandtiteln und Forderungen die Mietzinsansprüche nach Art. 806 ZGB geltend zu machen, wie wenn sie Eigentümerin der Titel wäre\".\nD. Con lettera 21 giugno 1991 a __________ (doc. I), __________ - richiamati i patti n.3 e 5 del contratto di costituzione di pegno passato tra __________ e i debitori solidali __________ e __________ - ha disdetto per il 31 dicembre 1991 nei confronti di __________, die in den oben erwähnten Titeln verbrieften Kapitalbeträge sowie Zinsen\".\nE. Con precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare del 6/18 luglio 1995 __________ procede contro __________ per Fr. 2'800'000.-- oltre accessori. Quale titolo di credito sono indicate tre delle cinque cartelle ipotecarie date in pegno a __________ dai debitori solidali __________ e __________ per gli importi di Fr. 800'000.-- in 4. rango, Fr. 800'000.-- in 5. rango e Fr. 1'200'000.-- in 6. rango, complessivamente Fr. 2'800'000.-- (doc. L, M e N).\nF. Interposta opposizione al PE, la precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza 4 agosto 1995, evidenziando che le tre cartelle ipotecarie costituiscono titolo di rigetto provvisorio per Fr. 2'800'000.-- oltre accessori, \"la volontà della convenuta di obbligarsi risultando dalla tre cartelle ipotecarie dove essa si dichiara debitrice verso il portatore delle cartelle per gli importi indicati\".\nG. All'udienza per il contraddittorio la parte escussa ha eccepito che i titoli dedotti in esecuzione sono detenuti dalla precettante solo a titolo di pegno manuale e che __________ non ha un credito diretto nei confronti di __________.\nH. Con sentenza 9/17 novembre 1995, notificata alla parte escussa il 20, la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione sulla base del riconoscimento di debito 16 gennaio 1989 dei debitori solidali ___________, della dazione in pegno di data 10 luglio 1989 delle tre cartelle ipotecarie da parte dei due debitori solidali alla precettante e delle tre cartelle ipotecarie gravanti la proprietà immobiliare della qui escussa."}