A è inidoneo a costituire interpellazione in sede di procedura sommaria, mancando la dimostrazione che sia giunto alla debitrice. Con scritto 22 aprile 1993 (doc. D) l’escussa, in risposta alla lettera 6 aprile 1993 (doc. C), con cui era stata sollecitata a pagare le predette fatture,ha dichiarato di non contestare la pretesa dell’appellante, riconoscendo pertanto di essere stata interpellata con il ricevimento della citata lettera 6 aprile 1993 (doc. C) e di conseguenza costituita in mora. Pertanto gli interessi moratori al tasso dell’8%, riconosciuti in prima sede, vanno concessi con decorrenza dal 6 aprile 1993. 2. L’appello 23 novembre 1995 __________ va quindi parzialmente accolto.