H), quale prima valida diffida documentata. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che l’importo di cui alle 5 fatture emesse a carico dell’escussa tra il 15 ed il 28 gennaio 1993 era esigibile già dal 28 gennaio 1993. In ogni caso la mora è intervenuta il 3 marzo 1993 con l’ingiunzione di pagare l’importo posto in esecuzione (doc. A) o al più tardi il 6 aprile 1993 (doc. C) con l’indicazione perentoria di un ultimo termine, ossia del 19 aprile 1993. Considerato in diritto 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.