C. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso. D. Con sentenza 10/13 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che il doc. G costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF per Fr. 13’752.--. Gli interessi sono stati riconosciuti al tasso dell’8%, trattandosi di commercianti, con decorrenza dal giorno della domanda di esecuzione, ossia dall’8 settembre 1994 (doc. H), quale prima valida diffida documentata.