La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di ripetibili.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 23 novembre 1995 ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza e il rigetto provvisorio dell’opposizione per Fr. 13’752.-- oltre interessi all’8% dal 28 gennaio 1993, subordinatamente dal 3 marzo 1993 ed in via ancor più subordinata dal 6 aprile 1993, protestate spese e ripetibili;