avv. __________ | | | | contro | | | | __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 settembre 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10/13 novembre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza é parzialmente accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 13’752.-- ed interessi all’8% dal giorno 8 settembre 1994. 2 La tassa di giustizia in Fr.