{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-198_1996-08-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8561&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e271889584646868c922f431f09c8cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.1996 14.1995.198"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:15", "Checksum": "5c5143bfa8928c3f31492adc8cd97f95", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.1996 14.1995.198\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n28 agosto 1996/B/fc/bsn\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 settembre 1995 da da\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 settembre 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10/13 novembre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza é parzialmente accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 13’752.-- ed interessi all’8% dal giorno 8 settembre 1994.\n2 La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di ripetibili.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 23 novembre 1995 ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza e il rigetto provvisorio dell’opposizione per Fr. 13’752.-- oltre interessi all’8% dal 28 gennaio 1993, subordinatamente dal 3 marzo 1993 ed in via ancor più subordinata dal 6 aprile 1993, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni,\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 26/28 settembre 1994 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 15’729.50 oltre interessi al 10% dal 15 gennaio 1993, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento del debito del 22. 4.1993 della __________ a __________ con riferimento a fattura del 6.4.1993”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 22 aprile 1993 (doc. D), con il quale l’escussa ha riconosciuto la pretesa fatta valere dalla procedente con lettera 6 aprile 1993 (doc. C), così come su uno scritto 26 settembre 1994 (doc. G), spedito via telefax dall’escussa all’avv. __________, mediante il quale si è impegnata a versare l’importo di Fr. 13’752.--. La creditrice ha inoltre prodotto le interpellazioni 3 marzo 1993 (doc. A), 23 marzo 1993 (doc. B) e 6 aprile 1993 (doc. C).\nC. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso.\nD. Con sentenza 10/13 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che il doc. G costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF per Fr. 13’752.--. Gli interessi sono stati riconosciuti al tasso dell’8%, trattandosi di commercianti, con decorrenza dal giorno della domanda di esecuzione, ossia dall’8 settembre 1994 (doc. H), quale prima valida diffida documentata.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che l’importo di cui alle 5 fatture emesse a carico dell’escussa tra il 15 ed il 28 gennaio 1993 era esigibile già dal 28 gennaio 1993. In ogni caso la mora è intervenuta il 3 marzo 1993 con l’ingiunzione di pagare l’importo posto in esecuzione (doc. A) o al più tardi il 6 aprile 1993 (doc. C) con l’indicazione perentoria di un ultimo termine, ossia del 19 aprile 1993.\nConsiderato\nin diritto\n1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Ex art. 102 cpv. 1 CO se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l’interpellazione del creditore.\nIn linea di principio il debitore è costituito in mora con il ricevimento dell’interpellazione (cfr. OR-Wiegand, art. 102 n. 8 e rif. ivi).\nSecondo l’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore é costituito in mora per il solo decorso di detto giorno.\nc) La procedente non ha prodotto le 5 fatture che ha dichiarato di avere emesso tra il 15 ed il 28 gennaio 1993, per cui non è possibile verificare se il giorno del loro pagamento sia stato stabilito ex art. 102 cpv. 2 CO, con la conseguenza che la debitrice sarebbe stata costituita in mora senza interpellazione. Il doc. A è inidoneo a costituire interpellazione in sede di procedura sommaria, mancando la dimostrazione che sia giunto alla debitrice.\nCon scritto 22 aprile 1993 (doc. D) l’escussa, in risposta alla lettera 6 aprile 1993 (doc. C), con cui era stata sollecitata a pagare le predette fatture,ha dichiarato di non contestare la pretesa dell’appellante, riconoscendo pertanto di essere stata interpellata con il ricevimento della citata lettera 6 aprile 1993 (doc. C) e di conseguenza costituita in mora. Pertanto gli interessi moratori al tasso dell’8%, riconosciuti in prima sede, vanno concessi con decorrenza dal 6 aprile 1993."}