Con sentenza 10 novembre 1995 il Segretario assessore della pretura di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Gli interessi di mora sono stati tuttavia riconosciuti solo al tasso legale del 5%, non avendo la procedente fornito prova alcuna in merito al tasso dell’8% posto in esecuzione. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa negando la sua legittimazione passiva, la documentazione prodotta essendo stata indirizzata alla __________ e agli atti mancando qualsivoglia documento da lei firmato.