” Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa sull’offerta 5 gennaio 1995 per la fornitura di materiale diverso (doc. B), il bollettino di consegna 17 gennaio 1995 (doc. C), la fattura 18 gennaio 1995 per l’importo di Fr. 9’438.45 (doc. D) e diversi richiami di pagamento (doc. E). C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non é comparsa. D. Con sentenza 10 novembre 1995 il Segretario assessore della pretura di Bellinzona ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.