La seconda pagina inizia poi con un “che” che organicamente non risulta essere la naturale prosecuzione del testo della prima pagina. Sulla base di queste constatazioni non può essere ritenuto, nell’ambito della procedura di rigetto, che non consente un’indagine approfondita, che le dichiarazioni contenute nella prima pagina sono state confermate dalle parti con le firme da loro apposte sulla seconda pagina. Infatti in casu non può essere affermato che l’importo posto in esecuzione sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti.