in Rep 1989 p. 331). c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). d) Dall’esame del doc. A, di cui il procedente ha prodotto l’originale, all’inizio del testo scritto sulla prima pagina appare la cifra ”1.”. Questa indicazione prospetta una cifra 2., che però manca. La seconda pagina inizia poi con un “che” che organicamente non risulta essere la naturale prosecuzione del testo della prima pagina.