dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/28 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 6/8 novembre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza é respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.-- rimane a carico dell’istante, il quale rifonderà a controparte un’indennità di Fr. 300.-- a titolo di ripetibili”.