{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-196_1996-11-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8559&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "48f5b67be32d56af2971239398a824ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.1996 14.1995.196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:21", "Checksum": "a033a75b9f97f4adbdf75f902abbea42", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.1996 14.1995.196\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice accerta d’uffico ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).\nd) Dall’esame del doc. A, di cui il procedente ha prodotto l’originale, all’inizio del testo scritto sulla prima pagina appare la cifra ”1.”. Questa indicazione prospetta una cifra 2., che però manca. La seconda pagina inizia poi con un “che” che organicamente non risulta essere la naturale prosecuzione del testo della prima pagina. Sulla base di queste constatazioni non può essere ritenuto, nell’ambito della procedura di rigetto, che non consente un’indagine approfondita, che le dichiarazioni contenute nella prima pagina sono state confermate dalle parti con le firme da loro apposte sulla seconda pagina. Infatti in casu non può essere affermato che l’importo posto in esecuzione sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. In mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va pertanto respinta.\n2. L’appello 17 novembre 1995 di __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\npronuncia\nI. L’appello 17 novembre 1995 ____________________è respinto.\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________ i, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione a : - __________\nComunicazione alla Pretura di Bellizona\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}