{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-196_1996-11-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8559&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "48f5b67be32d56af2971239398a824ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.1996 14.1995.196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:21", "Checksum": "a033a75b9f97f4adbdf75f902abbea42", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.1996 14.1995.196\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n/B/fp/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini\nvicepresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 agosto 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/28 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 6/8 novembre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza é respinta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 120.-- rimane a carico dell’istante, il quale rifonderà a controparte un’indennità di Fr. 300.-- a titolo di ripetibili”.\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 17 novembre 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 20 dicembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 16/28 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 9’532.--- oltre interessi al 7% dal 7 giugno 1994, indicando quale titolo di credito: “Pretesa di impegno pagamento del 12 dicembre 1991”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore per Fr. 8’000.-- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 1992.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su una lettera 12 dicembre 1991 (doc. A) inviatagli dalla __________ (la cui ragione sociale è stata modificata in __________ sottoscritta da ambo le parti, del seguente tenore:\n(prima pagina)\n“Egregio Signor __________\nfaccio riferimento al nostro recente incontro avvenuto in data 26 novembre e le comunico che la società si é consultata internamente adottando la seguente decisione:\n1. Accetta in sostanza la sua proposta formulata in questi termini:\na. lei verserà entro il 12 dicembre p.v. la somma di fr. 8’000.-- (ottomila) come da scritto in data 17.10.1991\nb. tale importo viene trattenuto dalla società:\naa. fintanto che la stessa non avrà incassato una medesima somma, frutto della sua preziosa collaborazione professionale in materia di tematiche ambientali.\nLa cifra verrà quindi restituita e la collaborazione continuata.\noppure\nbb. restituita dopo 3 mesi a partire dal 1 febbraio 1992 (data in cui la società diverrà di nuovo attiva), se entro tale data non avrà luogo nessun tipo di collaborazione tra le parti;\n(seconda pagina)\nche qui, dopo attenta lettura, si firmano in segno do approvazione della presente scrittura.\nRedatto in 2 (due) copie.\nIn fede:\n__________ __________\n(firma) (firma)\n.............. ........................\nIl procedente ha sostenuto che tra le parti non vi è più stata alcuna collaborazione, per cui si è realizzata la condizione di cui al punto. 1.b.bb, secondo il quale l’importo di Fr. 8’000.-- gli doveva essere restituito a partire dal 1. febbraio 1992.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha argomentato che la firma sul doc. A dell’ allora amministratore unico della società è posta sulla seconda pagina, la quale non è parte integrante della prima. La pagina in questione potrebbe essere parte di un qualsiasi scritto di una o più pagine. La pagina con l’intestazione della società, su cui appare il presunto impegno di restituire l’importo di Fr. 8’000.--, non é firmato dalla debitrice. Inoltre il credito in oggetto é stato compensato, la società escussa avendo, mediante diversi versamenti, riscattato un vaglia cambiario di Fr. 60’000.-- avallato solidalmente dal procedente e da altre quattro persone e disimpegnando pertanto il debitore per la sua quota parte di Fr. 12’000.--.\nD. Con sentenza 6/8 novembre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha argomentato che la restituzione a __________ della somma di Fr. 8’000.--, di cui al doc. A, era subordinata da una parte al precedente versamento da parte sua del medesimo importo, dall’altra al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1.b.aa. e 1.b.bb. Non avendo il procedente dimostrato il verificarsi di queste condizioni, in sede pretorile l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata respinta.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente ribadendo l’esistenza di un valido titolo di rigetto, le condizioni contenute nel doc. A non essendosi avverate.\nF. Con osservazioni 20 dicembre 1995 la parte appellata si é opposta al gravame riconfermandosi nelle sue allegazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto\n"}