Di conseguenza la sentenza 8 novembre 1995 della pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 28 settembre 1995 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta __________ al PE n. __________ del 24/25 aprile 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 11’200.-- oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1995. 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 270.-- a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180:--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ III.