11’220.--. Gli interessi di mora sono riconosciuti solo al tasso del 5% ex art. 104 cpv. 1 CO, mancando la prova richiesta per l’applicazione dell’art. 104 cpv. 3 CO, con decorrenza dal 17 maggio 1995. Le allegazioni dell’appellante concernenti il preteso versamento di acconti, presentate la prima volta in sede di appello vanno respinte ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo esclusa in questa sede la facoltà di addurre nuove eccezioni.