Essa infatti non serve a provare che vi erano gli elementi soggettivi e oggettivi per l’ammissione di una domanda di rinvio ex art. 136 CPC. Abbondanzialmente va osservato che, quand’anche lo scritto 2 novembre 1995 fosse stato da considerare quale istanza di rinvio, la stessa sarebbe stata da respingere per carenza di prove, non valendo infatti quale prova la semplice comunicazione di parte di essere assente all’estero l’8 novembre 1995 per motivi professionali. Tanto più se si considera che la data dell’udienza di contraddittorio era stata comunicata all’appellante già con ordinanza 2 ottobre 1995.