1. a) Ex art. 136 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale. b) In casu non è stata formulata domanda di rinvio come previsto dall’art. 136 CPC, la lettera 2 novembre 1995, inviata il 3 e pervenuta alla Pretura il 6 novembre 1995, valendo quale semplice comunicazione di assenza. Essa infatti non serve a provare che vi erano gli elementi soggettivi e oggettivi per l’ammissione di una domanda di rinvio ex art. 136 CPC.