__________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/25 aprile 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 novembre 1995 ha così pronunciato: “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 11’200.-- oltre interessi al 7% dal 17 maggio 1995. 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità”.