____________________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 31 ottobre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 9 agosto 1995 __________, è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.” II. __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in sede di appello dell’avv. dott. __________ III. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità. IV. Intimazione: