1. a) Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione é rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che é stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che é prescritto. b) Il procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza doc.