In prima sede è stato rilevato che l’escussa si é limitata ad una quantificazione teorica dei contributi che sostiene non le sarebbero stati versati, mentre dalla documentazione agli atti appare indubbio che il procedente ha versato la totalità di quanto dovuto, anche se vi sono state difficoltà nell’incasso. E. Contro la sentenza pretorile si é tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. F. Con osservazioni 27 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito. Considerato in diritto: