A, cresciuta in giudicato, unitamemnte al conteggio allestito dal procedente costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Per le spese d’incasso, non essendo fondate su sentenza e non essendo nemmeno riconosciute, non é stata ammessa la compensazione. In prima sede è stato rilevato che l’escussa si é limitata ad una quantificazione teorica dei contributi che sostiene non le sarebbero stati versati, mentre dalla documentazione agli atti appare indubbio che il procedente ha versato la totalità di quanto dovuto, anche se vi sono state difficoltà nell’incasso.