200.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 13 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; rilevato che l’appellante ha chiesto l’assistenza giudiziaria; con osservazioni 27 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ 24/26 luglio 1995 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 59’707.40 oltre interessi al 5% dal 1.