avv. __________ | | | contro | | | __________ patr. da: avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/26 luglio 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 ottobre/2 novembre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza é accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via definitiva per Fr. 59’707.40 ed interessi al 5% dal 1.3.1995. 2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte Fr.