{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-194_1996-11-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8557&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e58924d8667b96eecf017930d50e1ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.1996 14.1995.194"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:02", "Checksum": "7231d261da975b8f2a42f1ddd50e7ee9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.1996 14.1995.194\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione.\nSecondo l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione é rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che é stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che é prescritto.\nb) Il procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza doc. A, con la quale la I Camera Civile del Tribunale di appello ha ridotto il contributo alimentare fissato dal Tribunale distrettuale di Hinwil (doc. C) da Fr. 1’000.-- al mese a Fr. 500.-- indicizzati dal 28 novembre 1986. Dall’esame del doc. A emerge che si tratta di una sentenza d’accertamento, con la quale è stata determinata la riduzione del contributo alimentare, senza che tuttavia l’accertamento venisse esteso alla verifica dell’effettivo pagamento da parte di __________ e pertanto senza giungere alla determinazione dell’eccedenza che il procedente pretende gli debba venir rimborsata. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, il considerando 10 b della sentenza della Ia Camera civile del Tribunale di appello (doc. A), non accerta che l'appellato abbia regolarmente versato la somma di fr. 1'000.-- mensile, costituente il tema del contendere, con un eccedenza quindi di fr. 500.-- conseguente alla riduzione operata con la citata sentenza. Anche il conteggio doc. F elenca semplicemente gli importi che il procedente doveva versare in base alla sentenza del Tribunale distrettuale di Hinwil (doc. C). Questo documento non costituisce tuttavia prova dell’avvenuto versamento. Di conseguenza avendo l’escussa contestato di avere ricevuto gli alimenti allora dovuti, incombe alla parte appellata dimostrare di averli interamente versati, la prova negativa del non avvenuto pagamento non potendo essere imposta all’appellante. Di conseguenza la sentenza doc. A non può rappresentare valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non contenendo una condanna al rimborso dell’importo posto in esecuzione risultante dai contributi alimentari che il procedente pretende di avere pagato in eccedenza e che l’appellante nega di avere ricevuto.\n2. L’appello 13 novembre 1995 di __________ va quindi accolto.\n3. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ in sede d’appello, può essere accolta in considerazione dell’esito favorevole del gravame (art. 157 CPC), della necessità oggettiva di patrocinio nonché della prova dello stato d’indigenza della richiedente (cfr. certificato municipale).\nRisultando la parte appellata soccombente, l’assistenza giudiziaria concerne esclusivamente il patrocinio dell’appellante.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 80 e 81 LEF\npronuncia\nI. L’appello 13 novembre 1995 ____________________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 31 ottobre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 9 agosto 1995 __________, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”\nII. __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in sede di appello dell’avv. dott. __________\nIII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.\nIV. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Liugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl vicepresidente La segretaria"}