{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-194_1996-11-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8557&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e58924d8667b96eecf017930d50e1ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.1996 14.1995.194"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:02", "Checksum": "7231d261da975b8f2a42f1ddd50e7ee9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.1996 14.1995.194\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 novembre 1996 /B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,vicepresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 agosto 1995 da\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/26 luglio 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 ottobre/2 novembre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza é accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via definitiva per Fr. 59’707.40 ed interessi al 5% dal 1.3.1995.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 13 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che l’appellante ha chiesto l’assistenza giudiziaria;\ncon osservazioni 27 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ 24/26 luglio 1995 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 59’707.40 oltre interessi al 5% dal 1. marzo 1995, indicando quale titolo di credito: “Sentenza Ia Camera civile del tribunale d’Appello del cantone Ticino 21.2.1995/3.3.1995 che riduce a Fr. 500.-- (indicizzati) il contributo alimentare di Fr. 1’000.-- (indicizzati) stabilito dalla sentenza 28.10.1975 del Tribunale distrettuale di Hinwil (periodo 31.12.1986 - 30.6.1993).\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua istanza sulla sentenza 21 febbraio/3 marzo 1995 (doc. A) della I Camera Civile del Tribunale di appello, confermata dal Tribunale federale con decisione 30 maggio 1995 (doc. B), che riduce a Fr. 500.-- mensili indicizzati dal 28 novembre 1986, il contributo alimentare di Fr. 1’000.--, fissato dal Tribunale distrettuale di Hinwil con sentenza 28 ottobre 1975 (doc. C). Il procedente pretende il rimborso della differenza pagata dal 30 novembre 1986 al 30 giugno 1993.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto di non sapere se l’istante ha pagato effettivamente tutti i contributi alimentari e che a lui spetta l’onere della prova. Essa ha poi posto in compensazione le spese di Fr. 5’628.30, sopportate per l’incasso degli alimenti per il periodo contemplato dalla procedura, così come il contributo dovuto per gli anni 1993 (Fr. 3’774.--), 1994 (Fr. 7’704) e per l’anno 1995 fino alla fine del mese di ottobre (Fr. 6’480.--), complessivamente Fr. 23’586.30.\nD. Con sentenza 31 ottobre/2 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la sentenza della I Camera Civile del Tribunale di appello doc. A, cresciuta in giudicato, unitamemnte al conteggio allestito dal procedente costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Per le spese d’incasso, non essendo fondate su sentenza e non essendo nemmeno riconosciute, non é stata ammessa la compensazione. In prima sede è stato rilevato che l’escussa si é limitata ad una quantificazione teorica dei contributi che sostiene non le sarebbero stati versati, mentre dalla documentazione agli atti appare indubbio che il procedente ha versato la totalità di quanto dovuto, anche se vi sono state difficoltà nell’incasso.\nE. Contro la sentenza pretorile si é tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 27 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto:\n"}