anche DTF 118 Ia 11 ss. cons. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995): che in concreto i pagamenti sono tardivi perchè, una delle date di cui ai considerandi che precedono, ossia la data di scadenza determinata dal supporto dati è successiva rispetto ai termini assegnati, ragione per cui i gravami devono essere dichiarati inammissibili; che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate; richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC decreta 1. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.189) è inammissibile. 1.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________ 2. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.190) è inammissibile. 2.1.