{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-189_1996-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8556&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7eaf7091a4357ae4693889d023f1434e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.1996 14.1995.189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:48", "Checksum": "0578276703bf6d95e86da252401dfc5a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.1996 14.1995.189\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 14.95.00190 14.95.00191 14.95.00192 |\n22 gennaio 1996/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nvisto gli appelli 6 novembre 1995 presentati da\n|\n|\n____________________ (entrambi patr. dall’avv. __________)\n|\n|\n|\ncontro |\nle decisioni 25 ottobre 1995 del Pretore di Locarno-Città –inc___________ - nelle cause promosse contro gli appellanti da\n|\n|\n__________ (patr. dall'avv. __________)\n|\nritenuto in fatto e considerato in diritto\nche con diffide 10 novembre 1995 del Presidente di questa Camera ai ricorrenti venivano assegnati termini scadenti il 28 novembre 1995 per effettuare sul cc.p. 01-18783-5 del Tribunale di appello -introiti AGITI- depositi di Fr. 500.-- ciascuno a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento degli importi entro il termine fissato, i ricorsi sarebbero stati stralciati dai ruoli ai sensi dell’art. 312 CPC;\nche secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio Traffico dei pagamenti della Direzione generale delle __________ il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si sono avvalsi i ricorrenti e su cui si trovano gli ordini di pagamento, sono stati spediti alla citata direzione il 28 novembre 1995 con indicate le scadenze del 29 novembre 1995, data in cui sono stati effettuati i pagamenti, poi accreditati il 30 novembre 1995 sul conto del Tribunale d'appello;\nche per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata dal supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un __________ (DTF 117 IB 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 ss. cons. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995):\nche in concreto i pagamenti sono tardivi perchè, una delle date di cui ai considerandi che precedono, ossia la data di scadenza determinata dal supporto dati è successiva rispetto ai termini assegnati, ragione per cui i gravami devono essere dichiarati inammissibili;\nche le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate;\nrichiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC\ndecreta\n1. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.189) è inammissibile.\n1.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________\n2. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.190) è inammissibile.\n2.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________\n3. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.191) è inammissibile.\n3.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________\n4. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.192) è inammissibile.\n4.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________\n5. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}