che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, la parte appellata avendo rinunciato alle ripetibili, come risulta dalla lettera 25 settembre 1996 del rappresentante legale di __________; considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto; ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; preso atto che la parte appellata ha rinunciato all’assegnazione d’indennità