rilevato che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, la parte appellata avendo rinunciato alle ripetibili, come risulta dalla lettera 25 settembre 1996 del rappresentante legale di __________; considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto; ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.