1’000.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 6 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 6 dicembre 1995 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; ritenuto che con comunicazione 19 agosto 1996 la parte appellata ha dichiarato di rinunciare al beneficio dell'assistenza giudiziaria richiesta;