{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-188_1996-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8555&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f7fd78c3230edf43e90a38bb0fbe498e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.10.1996 14.1995.188"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:35", "Checksum": "98b47facc79667fcc74d4b73bedc322f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.10.1996 14.1995.188\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 ottobre 1996/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 aprile 1993 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________,\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 1. aprile 1993 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 24/25 ottobre 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta.\n§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 138’000.-- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 1992 e Fr. 158.-- di spese esecutive.\n2. L’istante è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.\n3. Le spese e la tassa di giudizio di complessivi Fr. 350.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 6 novembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 6 dicembre 1995 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nritenuto che con comunicazione 19 agosto 1996 la parte appellata ha dichiarato di rinunciare al beneficio dell'assistenza giudiziaria richiesta;\nrilevato che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, la parte appellata avendo rinunciato alle ripetibili, come risulta dalla lettera 25 settembre 1996 del rappresentante legale di __________;\nconsiderato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;\nritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;\npreso atto che la parte appellata ha rinunciato all’assegnazione d’indennità\npronuncia\n1. L’appello 6 novembre 1995 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, é a carico di __________\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}