__________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 20 ottobre 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: "1. L'istanza 13 settembre 1995 __________ è accolta. Di conseguenza è dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione della __________, con effetto da mercoledì 24 gennaio 1996 alle ore 14.00. 2. La tassa di giustizia in Fr. 80.--, già anticipata dalla __________, è a carico della __________ II. La tassa di giustizia del giudizio d'appello in Fr. 120.--, già anticipata dalla __________, è a carico della __________ III. E' ordinata la pubblicazione del dispositivo n. I. sul FUC e sul FUSC. IV. Intimazione a: