La fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell'ipotesi in cui la fallita produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato (art. 195 cpv.1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellata sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio. Per questi motivi, richiamati gli art. 43 e 190 cpv.1 n.2 LEF, PRONUNCIA: I. L'appello 2 novembre 1995 __________ è accolto.