La normativa federale riferita all'imposta federale sulla cifra d'affari non prevede norma esplicita che limiti il diritto dell'ente pubblico di procedere ex art. 190 LEF: non vi è quindi motivo - e l'escussa nemmeno lo pretende, la sua tesi essendo incentrata sul solo divieto ex art. 43 LEF - per negare all'ente pubblico la facoltà di richiedere il fallimento. 5) Resta quindi da esaminare se si realizza una delle cosiddette cause materiali di fallimento previste all'art. 190 cpv.1 n.1-3 LEF.